Il tema del riparto di giurisdizione tra il Giudice Ordinario e il Giudice Amministrativo è ancora oggi molto delicato e discusso. Il riparto di giurisdizione tra il G.O. e il G.A. attiene alla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
la Corte Costituzionale, con la sentenza resa n. 191 2006, in tema di limiti costituzionali alla giurisdizione esclusiva, ha delineato il confine tra le due giurisdizioni, affermando che laddove il comportamento sia riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio del potere pubblico, compete al G.A. conoscere le controversie relative al comportamento e ai suoi effetti.
Diversamente, la pretesa lesione del diritto soggettivo dell’utente discende dalla violazione del sinallagma contrattuale, la lesione dell’interesse legittimo discende dalla violazione di un procedimento amministrativo e/o dall’assunzione di un provvedimento illegittimo (ex artt. 21-septies e 21-octies della L. N. 241/90). Pertanto, rientrano nella giurisdizione generale di legittimità le controversie relative agli atti, ai provvedimenti od omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si ha nelle materie, indicate dalla legge e dall’articolo 133 codice del processo amministrativo, ed in tal caso conosce anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, recentemente, hanno deciso con sentenza il caso inerente ad una struttura per la cura delle malattie mentali che aveva adito in giudizio un Gestore del SII, nell’ambito del Comune di Catania, poiché riteneva che il Gestore, in ossequio al Regolamento di Distribuzione vigente, avrebbe dovuto applicare una tariffa agevolata prevista per enti e strutture aventi le medesime caratteristiche della stessa. Il Gestore, costituitosi in giudizio, sollevava il difetto di giurisdizione del giudice adito asserendo che la questione inerisse la competenza del G.A., altresì, argomentando che l’applicazione della tariffa agevolata pretesa avrebbe dovuto essere oggetto di specifica deliberazione da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito territorialmente competente e che, in mancanza di approvazione, seppure prevista in seno al Regolamento di Distribuzione, non avrebbe potuto trovare specifica applicazione al caso concreto. Il Tribunale di Catania, alla luce delle argomentazioni del Gestore, acclarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che il Regolamento di Distribuzione rimettesse la determinazione alla discrezionalità del Gestore, al contempo ritenendo che la struttura non vantasse alcun diritto soggettivo. La sentenza, in sede di gravame, dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, veniva riformata, dichiarando la giurisdizione del G.O. e il caso rimesso al Tribunale per i successivi adempimenti. Il Gestore impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione rilevando, nuovamente, il difetto di giurisdizione del G.O.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24343 dell’01/09/2025 rigettava interamente i motivi di impugnazione proposti dal Gestore, confermando la giurisdizione del G.O.
Invero, il Regolamento di Distribuzione del Gestore, così come la Carta dei Servizi, non è altro che un’appendice contrattuale, dalla cui violazione discende la violazione dei diritti soggettivi dell’utenza. Diversamente, se in giudizio fosse stata dedotta l’errata e/o illegittima applicazione del provvedimento amministrativo di determinazione della tariffa del SII, ovvero la tariffa in senso stretto, sarebbe stata inequivocabile la competenza giurisdizionale del G.A., talché, l’eventuale G.O. adìto avrebbe dovuto limitarsi a: 1) prendere atto di non avere giurisdizione in merito al procedimento amministrativo di formazione delle tariffe, in quanto il provvedimento di determinazione della tariffa, assunto all’esito del procedimento, è un atto amministrativo in senso stretto, e proseguire giudizio nei limiti della giurisdizione del G.O.; 2) acclarare il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 37 c.p.c. ed ex artt. 103 e 113 Cost., e ordinare la riassunzione della causa dinanzi al TAR compente, ex art. 50 c.p.c.
Pertanto, nel caso in esame, la Suprema Corte di Cassazione, a ragione acclarava la competenza giurisdizionale del G.O., in quanto la pretesa lesione concerneva la errata applicazione dei corrispettivi tariffari, derivante dalla tassonomia delle utenze, sì come contrattualmente prevista, per cui legittimamente veniva assunta la violazione sinallagma contrattuale.



