Cos’è il conguaglio, spiegato in modo semplice e chiaro

Tabella dei Contenuti

Il conguaglio è una rettifica della bolletta, ad esso ricorrono i Gestori del Servizio Idrico Integrato per correggere la differenza tra quanto l’utente ha già pagato e quanto avrebbe dovuto pagare in base ai consumi reali o ad aggiornamenti delle tariffe intervenuti nel frattempo. In buona sostanza, si tratta di una operazione contabile necessaria per ristabilire l’equilibrio tariffario tra quanto già pagato dall’utente e quanto effettivamente dovuto.

Ma in quanto tempo si prescrive il diritto alla riscossione del conguaglio? Ebbene, la Legge N. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. Pertanto, se la richiesta di pagamento del Gestore ha ad oggetto importi a conguaglio non è più esigibile se la bolletta ha ad oggetto periodi di consumo antecedenti a due anni.

La richiamata L. N. 160/2019, al comma 295, inoltre, ha stabilito che: “qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCOM – abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del Codice del Consumo relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore”; in ogni caso, all’esito della verifica, è diritto dell’utente ottenere, entro un termine non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”.

Il caso Abbanoa: conguagli illegittimi, ma non per colpa del Gestore

Nel caso deciso dal Tribunale di Cagliari, migliaia di utenti si erano visti recapitare nel 2014 bollette recanti conguagli riferiti agli anni 2005-2011. Il giudice ha stabilito che quelle somme non erano dovute, perché calcolate sulla base di una delibera dell’Ente di Governo d’Ambito sardo ritenuta illegittima. Il Tribunale ha chiarito un punto importante: Abbanoa non ha agito arbitrariamente, ma ha applicato una decisione amministrativa poi giudicata errata. Resta però il risultato concreto: quei conguagli non potevano essere chiesti agli utenti.

Perché oggi la legge tutela di più i cittadini

Proprio casi come questo hanno spinto il legislatore a intervenire. La legge parte da un principio di buon senso: chi eroga un servizio deve controllare e fatturare in tempi ragionevoli. Ciò significa che il Gestore non può più pretendere il pagamento di conguagli riferiti a consumi o periodi oltre i due anni, salvo che non sussistano cause che abbiano interrotto o sospeso la prescrizione ai sensi del codice civile.

Numerosi orientamenti giurisprudenziali, in linea con quanto enunciato ai sensi dell’Allegato A Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/idr – RQSII – ribadiscono questi principi e sottolineano che il Gestore, in fattura, è

tenuto a dare separata evidenza degli importi prescritti, o comunque risalenti ad oltre due anni, per consentire all’utente di esercitare il diritto di eccepire la prescrizione della pretesa creditoria e non pagare tali somme. Si tratta di un’importante forma di tutela del consumatore contro le maxi-bollette o richieste retroattive ingiustificate.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Simonetta Raniolo

Simonetta Raniolo è un'avvocato specializzata nel diritto dell'ambiente e nelle normative del settore idrico. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania con una tesi sperimentale in diritto bancario, ha conseguito un Master di II livello in Management, Governance e Performing del Dirigente della P.A. presso l'Università E-Campus. Attualmente ricopre il ruolo di Amministratore Unico di Omnia Consulting Team S.r.l., società di consulenza specializzata nei servizi ai gestori del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato). Vanta una consolidata esperienza come consulente legale in materia di compliance ARERA e tutela dei consumatori, collaborando con importanti realtà come Sidra S.p.A. Quando non sta decifrando regolamenti ARERA, la si può trovare a combattere eroicamente con fogli Excel ribelli o con chiavette per la firma digitale capricciose.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *